Danno non patrimoniale: le nuove tabelle del Tribunale di Roma

Con la nota n. 7197 del 28.12.2018, il Presidente del tribunale capitolino ha spiegato le ragioni per cui non sarebbe più possibile utilizzare le tabelle dell’Osservatorio di Milano, precisando ampiamente i motivi del discostamento rispetto a queste ultime.

Nella stessa nota, il Tribunale ordinario di Roma ha chiarito che non è in contestazione l’utilizzazione del punto tabellare base, fissato dal Tribunale di Milano, bensì le modalità di costruzione della tabella relativamente: 

a) all’incremento del valore del punto in considerazione; 
b) alla gravità dei postumi; 
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale; 
d) al criterio utilizzato per la determinazione della personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l’esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della Cassazione del 2011 n. 12408
.

Ciò che maggiormente rileva è la percentuale di calcolo del danno biologico di tipo permanente, aumentato fino al 40%, ovvero la stessa percentuale prevista dal tribunale meneghino, eliminando così la precedente disparità di trattamento tra le due tabelle e determinando in tal modo, un sistema omogeneo di conteggio a livello nazionale. Sono stati, inoltre, indicati i criteri utilizzati applicati alle categorie di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale o soggettivo, danno parentale, decesso per causa diversa, danno catastrofale biologico e morale.

Sono state, altresì, inserite le categorie di danno catastrofale biologico e di danno morale, prima non contemplate, con l’indicazione di precisi criteri di calcolo ai fini del risarcimento.

Il tutto aggiornato con la rivalutazione Istat per il danno biologico permanente e temporaneo.

Fonte: altalex

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