Con la nota n. 7197 del 28.12.2018, il Presidente del tribunale capitolino ha spiegato le ragioni per cui non sarebbe più possibile utilizzare le tabelle dell’Osservatorio di Milano, precisando ampiamente i motivi del discostamento rispetto a queste ultime.
Nella stessa nota, il Tribunale ordinario di Roma ha chiarito che non è in contestazione l’utilizzazione del punto tabellare base, fissato dal Tribunale di Milano, bensì le modalità di costruzione della tabella relativamente:
a) all’incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d) al criterio utilizzato per la determinazione della personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l’esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della Cassazione del 2011 n. 12408.
Ciò che maggiormente rileva è la percentuale di calcolo del danno biologico di tipo permanente, aumentato fino al 40%, ovvero la stessa percentuale prevista dal tribunale meneghino, eliminando così la precedente disparità di trattamento tra le due tabelle e determinando in tal modo, un sistema omogeneo di conteggio a livello nazionale. Sono stati, inoltre, indicati i criteri utilizzati applicati alle categorie di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale o soggettivo, danno parentale, decesso per causa diversa, danno catastrofale biologico e morale.
Sono state, altresì, inserite le categorie di danno catastrofale biologico e di danno morale, prima non contemplate, con l’indicazione di precisi criteri di calcolo ai fini del risarcimento.
Il tutto aggiornato con la rivalutazione Istat per il danno biologico permanente e temporaneo.
Fonte: altalex
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