Vuoi spendere meno in palestra? Occhio alle affiliazioni…..

Proprio così. Se la tua palestra è affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione sportiva e ti richiede il tesseramento al momento dell’iscrizione, sei allora tenuto a presentare un Certificato di Idoneità Sportiva non Agonistica che solo il medico di famiglia può fare e che richiede anche un approfondimento cardiologico con ECG (addirittura annuale sei hai più di 60 anni). E il buon vecchio, rassicurante, certificato di idoneità per attività ludico-motoria o ricreativa che dir si voglia che fine ha fatto? Bé… in realtà non ha mai avuto inizio… la sua richiesta è sempre stata impropria da parte delle palestre, ma almeno poteva redigerlo qualsiasi medico e non imponeva al richiedete costi aggiuntivi per prestazioni specialistiche. A spiegare tutto ciò in maniera più chiara di quanto si pensi sono il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, il Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2014 e la Nota Esplicativa del 17 giugno 2015. Si legge letteralmente da quest’ultima: “per attività ludico motoria si intende l’attività praticata da soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psicofisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività“. Viceversa, se la palestra, il circolo o la struttura presso la quale volete praticare il vostro semplice allenamento è affiliata al CONI o ad altro Ente di Promozione Sportiva e vi tessera, automaticamente ricadrete nelle previsioni normative pensate per la Attività Sportiva Non Agonistica per la quale, dal 2013, è necessaria non solo la certificazione del curante o del pediatra di libera scelta ma anche l’approfondimento cardiologico.

Si veda anche quanto ben spiegato dall’Ordine dei Medici di Firenze in tema di Attività Sportiva

Fatal entrapment in a pool drainage system: a case report

Nuova pubblicazione del dott. Franchi su Forensic Science: vedi qui l’abstract

Danno non patrimoniale: le nuove tabelle del Tribunale di Roma

Con la nota n. 7197 del 28.12.2018, il Presidente del tribunale capitolino ha spiegato le ragioni per cui non sarebbe più possibile utilizzare le tabelle dell’Osservatorio di Milano, precisando ampiamente i motivi del discostamento rispetto a queste ultime.

Nella stessa nota, il Tribunale ordinario di Roma ha chiarito che non è in contestazione l’utilizzazione del punto tabellare base, fissato dal Tribunale di Milano, bensì le modalità di costruzione della tabella relativamente: 

a) all’incremento del valore del punto in considerazione; 
b) alla gravità dei postumi; 
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale; 
d) al criterio utilizzato per la determinazione della personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l’esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della Cassazione del 2011 n. 12408
.

Ciò che maggiormente rileva è la percentuale di calcolo del danno biologico di tipo permanente, aumentato fino al 40%, ovvero la stessa percentuale prevista dal tribunale meneghino, eliminando così la precedente disparità di trattamento tra le due tabelle e determinando in tal modo, un sistema omogeneo di conteggio a livello nazionale. Sono stati, inoltre, indicati i criteri utilizzati applicati alle categorie di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale o soggettivo, danno parentale, decesso per causa diversa, danno catastrofale biologico e morale.

Sono state, altresì, inserite le categorie di danno catastrofale biologico e di danno morale, prima non contemplate, con l’indicazione di precisi criteri di calcolo ai fini del risarcimento.

Il tutto aggiornato con la rivalutazione Istat per il danno biologico permanente e temporaneo.

Fonte: altalex

Il proiettile del Mostro 8 anni dopo….

Dopo quasi 8 anni, è stato trovato il proiettile che prima il prof. Maurri nel 1985 e poi il sottoscritto in una consulenza del 2011 avevano ipotizzato essere ancora nel cuscino all’interno della tenda degli sfortunati francesi….

Vedi il video dell’intervista al TG1 qui

 

sul Danno Differenziale

Infortunio sul lavoro e Responsabilità Civile. Duplicazione del risarcimento o no?

Interessante spunto proposto dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite (Sentenza 13 febbraio – 22 maggio 2018, n. 12566)

Avendo l’INAIL erogato al B. una rendita per l’infortunio subito sulle vie del lavoro, l’assicurato-danneggiato poteva agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all’ulteriore pregiudizio che egli dimostrasse di avere riportato, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente al valore capitale della rendita, nei soli confronti dell’ente gestore dell’assicurazione sociale – ormai subentrato, a seguito del pagamento o del riconoscimento della spettanza della prestazione assicurativa, nei diritti dell’assicurato -, e non più verso quest’ultimo, già indennizzato dall’istituto.

Fonte: articolo altalex

Tabella delle macropermanenti: che fine ha fatto?

 

C’era una volta il Decreto Legislativo n.209 del 2005 (cosiddetto Codice delle Assicurazioni Private) ed il suo promettente articolo n.138 (comma 1, punto a) che  prevedeva una tabella per le menomazioni cosiddette “macropermanenti”:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti

 

Nel settembre del 2011 il Presidente della Repubblica, con DPR 16.09.2011 ha approvato la tabella!

La Camera dei deputati, però, con seduta del 24 ottobre 2011, n. 540, ha approvato la mozione che “impegna il Governo a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano”.

La Legge 4 agosto 2017, n.124 (cosiddetta Legge sulla Concorrenza), sostituisce l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private con il seguente:

«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

 

Da allora tutto tace…!

 

 

Depenalizzazione ancora lontana

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto che i medici sono sollevati dalla responsabilità penale nei soli casi di imperizia derivante da un lieve errore esecutivo di linee guida adeguate alle specificità del caso concreto. La Corte di legittimità ha concesso ben poco alle aspettative suscitate dalla nuova disciplina.


Il tema della responsabilità penale per gli esercenti le professioni sanitarie è stato ampiamente dibattuto dopo l’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017 n. 24(cosiddetta Legge Gelli/Bianco), la quale, aggiungendo al codice penale il nuovo art. 590-sexies, prevede che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Nella sentenza n. 28187/2017 la Corte di Cassazione ha ben presto prospettato la sostanziale inapplicabilità della norma, fondandosi sulla sua interpretazione letterale, per evitare gravi pregiudizi al diritto alla salute. Nella successiva sentenza n. 50078/2017 la Suprema Corte, invece, si è appiattita sulle intenzioni del legislatore, individuando l’unica residua ipotesi di rilevanza penale dell’imperizia sanitaria l’assecondamento di linee guida inadeguate al caso concreto. Per risolvere il delicato e rapidamente insorto contrasto giurisprudenziale circa il perimetro applicativo della nuova disciplina, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 hanno riconosciuto l’esimente ex art. 590-sexies, comma 2, c.p. nei soli casi di imperizia derivante da un lieve errore esecutivo di linee guida adeguate alle specificità del caso concreto.

Infatti, è stato formulato il seguente principio di diritto:

“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  2. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto:
  4. se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.

Quindi, la Corte di legittimità ha concesso ben poco alle aspettative suscitate dalla nuova disciplina. Ancora maggiori appaiono i problemi applicativi per le Corti di merito. Già ai tempi in cui la legge era in discussione alle Camere, sul blog “salute internazionale.info” Gavino Maciocco paventava il rischio che le linee guida fossero predisposte da società scientifiche in conflitto d’interesse per l’influenza esercitata dall’industria biomedica sulle decisioni delle stesse.Aggiungasi che le linee guida derivano da “trials” clinici controllati e randomizzati o da metanalisi degli stessi, di cui non dispone la Medicina Complementare o Alternativa, che dovrebbe essere quindi bandita dall’esercizio professionale. Inoltre, le raccomandazioni delle linee guida sono graduate col metodo ABCD, in base al tipo di studio relativo all’argomento in esame, o con il metodo GRADE, che fornisce raccomandazioni “forti” o “deboli”, utili soprattutto per settori, come la diagnosi e la chirurgia, ove i “trials” clinici randomizzati sono rari.

Diventa arduo per il giudice di merito stabilire se l’art. 690-sexies c.p. sia applicabile per tutte o soltanto per alcune  graduazioni della raccomandazione. Anche gli studi clinici controllati e randomizzati della “Evidence Based Medicine” presentano numerose e gravi problematiche, evidenziate nel Regno Unito da Trisha Greenhalgh nel 2014 sulla rivista British Medical Journal e da Richard Horton su The Lancet. Quest’ultimo dichiarò che metà della letteratura scientifica potesse essere semplicemente falsa e propose provocatoriamente di abbassare il livello statistico di significatività della “p” per i risultati degli studi da 0,05 a quello impiegato nella fisica delle particelle, detto sigma 5 (1 su 3,5 milioni). Chiunque comprende che non può essere oggetto di studio da parte dell’industria un prodotto di basso costo e presente sul mercato da diverso tempo per testarne scientificamente eventuali proprietà benefiche.

La comunità scientifica è corsa ai ripari, invocando l’iscrizione ad un registro internazionale di tutti gli studi, per conoscerne anche l’eventuale esito negativo, che non viene generalmente pubblicato. Attualmente abbiamo varie organizzazioni impegnate in iniziative volte a incoraggiare o richiedere la registrazione e la divulgazione delle informazioni relative agli studi clinici. In Europa, l’EudraCT (European Clinical Trials Database) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) raccoglie informazioni su tutti gli studi clinici riguardanti farmaci che vengono condotti in Europa. A partire dal luglio 2014, questo database mette a disposizione del pubblico anche un riassunto dei risultati dei trials. Per gli studi condotti nell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2015, i risultati devono essere pubblicati, indipendentemente dalle loro implicazioni positive o negative. Negli Stati Uniti, il registro clinicaltrials.gov adotta un approccio simile. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso la propria piattaforma di registrazione internazionale degli studi clinici (International Clinical Trials Registry Platform, ICTRP), ha fissato gli standard internazionali per la registrazione e la presentazione di tutti gli studi clinici.

La nostra Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ha inteso favorire l’affidabilità delle cure, fornendo tramite il proprio portale l’accesso a DynaMed Plus, che è un sistema di supporto decisionale costruito applicando rigorosamente i principi della Evidence Based Medicine. Aggiornato giornalmente, DynaMed Plus segue una rigorosa metodologia basata sull’evidenza che assicura che i contenuti rappresentino la visione più accurata delle evidenze, con il minimo rischio di conflitti di interesse, pregiudizi personali o accettazione acritica della letteratura medica pubblicata. In questo costante sforzo di miglioramento scientifico-normativo si rischia non solo di rendere ardua l’attività giudiziaria, ma di rendere anche impossibile l’esercizio professionale, perché nessuno può analizzare tutte le eventuali variazioni delle linee-guida che fossero intervenute il giorno prima!

 

Fonte: Fernando Prattichizzo, da www.saluteinternazionale.info

Lesioni stradali e procedibilità d’Ufficio

La legge 41/2016 apre nuovi orizzonti in tema di procedibilità d’Ufficio delle lesioni stradali lasciando ipotizzare che un qualsiasi medico di famiglia, nell’atto di oltrepassare, con semplici certificati ad uso assicurativo, il quarantesimo giorno di malattia post-traumatica, debba soggiacere all’obbligo di referto all’Autorità Giudiziaria

 

Fonte: Altalex, leggi l’articolo completo qui

 

Nuova credibilità per il colpo di frusta…?

L’esame medico basta per risarcire le microlesioni, parola di Cassazione. Infatti, con la pronuncia numero 18773/2016  la Suprema Corte ha operato un deciso cambio di rotta rispetto agli orientamenti assunti negli ultimi anni in merito al risarcimento del danno derivante da lesioni che determinano un danno biologico sino al 9%, affermando che non sempre la diagnosi strumentale è necessaria.

È il medico legale, piuttosto, che in sede di accertamento è libero di individuare di quali strumenti ha bisogno per valutare un danno e di utilizzare, quindi, strumenti anche diversi dai soli referti per immagini.

Il dibattito in parola è sorto a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 1/2012 con il quale si è stabilita la risarcibilità del danno permanente solo in presenza di un “accertamento clinico strumentale obiettivo”, ovverosia, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 235/2014 e con l’ordinanza numero 242/2015, di un documento diagnostico per immagini.

Tale condizione e l’interpretazione che ne è stata data dalla Consulta (oltre che ovviamente da quasi tutte le Compagnie di assicurazione), tuttavia, sono state sin da subito criticate dalla dottrina sulla base di argomentazioni tutt’altro che banali. Si pensi ad esempio alla sorte di una donna in gravidanza che, impossibilitata a sottoporsi a radiografia, non potrebbe mai essere risarcita.

La nuova posizione della Cassazione si pone proprio sulla scia delle perplessità sollevate negli anni e le abbraccia, rafforzando il ruolo del medico e la sua abilità di comprendere in quali casi la diagnosi strumentale non può essere evitata.

I giudici, più precisamente, hanno affermato che l’articolo 32, comma 3-ter e 3-quater, del decreto legge n. 1/2012, va letto “in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”. Il cambio di rotta posto in essere dalla Cassazione trova un parziale avallo anche in un’altra pronuncia del 2016, la numero 769 del Giudice di Pace di Venezia, con la quale tale ufficio ha sancito che le Compagnie, se un danneggiato produce referti medici e radiografie, non possono pretendere altri accertamenti strumentali come condizione per un congruo risarcimento, altrimenti non sfuggono alla segnalazione all’Ivass

 

fonte: studio Cataldi

Danno Intermittente

Il 18 gennaio 2016, con sentenza n. 679, la III sezione della Cassazione Civile ha sancito come il risarcimento del danno possa essere ridotto proporzionatamente, nel caso in cui la sentenza sia emessa dopo la morte del danneggiato avvenuta per cause indipendenti dal fatto illecito, alla durata della vita residua.

Vedi qui